Meeting del Salento

Relazione di i7phh

 

Diritto all’antenna e normativa di riferimento.

 

Questa frase sotto forma di domanda mi viene posta molto spesso, tanto che ho deciso di fornire il mio contributo a fare chiarezza sull’argomento. Anche se restano comunque numerose lacune che non è possibile colmare se non conoscendo alcune situazioni specifiche locali.

 

Il nuovo CC stabilisce finalmente alcuni punti fermi e definisce chiaramente i limiti entro cui il diritto all’antenna può essere esercitato.

L’articolo 17 dell’allegato 26 al CC, rimanda all’art. 209 del CC stesso, il quale rimanda a sua volta all’art. 91 e 92 per alcune parti.

 

L’art. 17 tra l’altro, invoca il rispetto delle norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

 

Norme di carattere tecnico.

Nelle norme di carattere tecnico, possono rientrare, quando non semplici pali, anche le nostre strutture metalliche di supporto delle antenne, soprattutto quando di dimensioni considerevoli, applicandosi a queste la normativa tecnica in materia di strutture metalliche.

Da qui nasce la necessità di avere a disposizione i calcoli statici relativi alla struttura. Calcoli ancora più necessari quando si tratta di strutture ancorate al suolo, con plinti in c.a., zavorre per tiranti, torri tralicciate in acciaio o materiali similari.

 

Norme di carattere urbanistico.

Occorre conoscere la normativa o Regolamento Edilizio, vigente nel Comune interessato, poiché spesso la situazione cambia da un Comune ad un altro.

In genere, comunque, opere ancorate al suolo richiedono il permesso di costruire (vecchia concessione edilizia). In altri casi potrebbe essere richiesta una DIA. E’ sempre opportuno, acquisire informazioni presso, presso il locale UTE, ovviamente con la dovuta discrezione.

 

Norme di carattere ambientale.

Ci si riferisce presumibilmente a quelle di protezione dagli effetti (veri o presunti) dei campi elettromagnetici. Alcune regioni hanno emanato proprie direttive che devono essere consultate localmente per la loro applicazione. La Regione Puglia, con la legge n. 5 del 8/3/2002 a escluso i Radioamatori, dal campo di applicazione, rimandando ad un apposito regolamento che doveva vedere la luce entro 120 gg dall’entrata in vigore della legge stessa.

A tutt’oggi, non è ancora stato emanato.

 

Norme di tutela della salute pubblica.

Per quanto riguarda la protezione dai campi elettromagnetici, si ritorna al paragrafo precedente, mentre altri rischi per la salute pubblica sono: caduta di antenne o supporti, scariche atmosferiche.

La sicurezza dei primi rientra nelle norme di carattere tecnico di cui sopra, mentre per la seconda, occorre realizzare gli impianti (d’antenna) a regola d’arte, rispettando la norma CEI81-1, relativa appunto alla protezione dalle scariche atmosferiche.

Ci si può avvicinare da soli a tale normativa e studiarsele. Ma in caso di necessità, quello che vale è un atto formale, firmato da un Tecnico professionista del settore.

 

 

Articolo 209

L’art. 209  ai comma 1 e 2 specifica chiaramente che i proprietari non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà, di antenne destinate alla ricezione di radiodiffusione ed agli usi radioamatoriali, appartenenti ad abitanti del’’immobile stesso. Si ribadisce che tali impianti non devono impedire l’uso della proprietà, né arrecarvi danno.

Lo stesso articolo nel comma 3 rimanda all’art 91 ed al  settimo comma dell’art. 92.

 

Articolo 91

L’articolo 91 al comma 2 recita: il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, non chè al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, occorrente per soddisfare le necessita degli inquilini o dei condomini.

Il comma 3 ribadisce che tali impianti non devono impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il comma 4 specifica che il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio, nella sua proprietà,  del personale necessario, per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi.

Il comma 5 specifica che nulla è dovuto al proprietario, per la servitù subita.

Il comma 6 aggiunge che l’operatore interessato al servizio,  può agire direttamente in giudizio contro l’eventuale proprietario che si oppone o che pone impedimenti e turbative al passaggio ed installazione dell infrastrutture.

 

Articolo 92, comma 7

Questo è l’ultimo elemento da considerare e riguarda il contenuto del comma 7 che specifica che i proprietario ha il giusto diritto di innovare la sua proprietà e quindi richiedere lo spostamentto di tutto od in parte, degli impianti senza che nulla sia dovuto, salve che non vi siano diversi accordi tra le parti.

 

 

In conclusione, con quanto sin ora esaminato, abbiamo chiarito che il diritto all’antenna non è più in forse come lo era in passato, ma nello stesso tempo, può essere necessario perché esso si realizzi in pieno, attenersi a nuove normative locali che richiedono l’intervento di tecnici e professionisti specifici.

Questo non vuol dire una limitazione all’autocostruzione, che spesso caratterizza l’attività del radioamatore, ma una maggiore attenzione e responsabilità è certamente necessaria.

Mi auguro che questa mia esposizione, non abbia aggiunto ulteriore confusione, ma fatto chiarezza sull’argomento.

Ringrazio ik7jwy l’Ing. Arturo D’Aprile che ha collaborato alla stesura di queste brevi note.

 

 

Gianni Capitanio

i7phh